LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Rosario Nicoletti



LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
L’artico 101 della Costituzione stabilisce che la Giustizia è “amministrata in nome del popolo”, frase che ricorre in apertura di ogni sentenza penale. Se non si tratta di parole al vento, tutto ciò significa che il magistrato, nelle sue scelte, interpretando ed applicando le leggi, deve attenersi a quello che è il comune sentire del popolo, dal quale ha ricevuto mandato. L’organizzazione della macchina giudiziaria in Italia non è in grado di assicurare la realizzazione di questo dettato costituzionale: i motivi sono facilmente comprensibili.
Dal CSM dipende carriera e destino professionale di ciascun magistrato. Il CSM ha una composizione che è direttamente condizionata dalle Associazioni dei magistrati attraverso elezioni: in conseguenza, eventuali orientamenti politici delle Associazioni si trasmettono integralmente al CSM. In sintesi: si accede alle posizioni di prestigio (e di potere) per volontà delle Associazioni. Ne consegue che l’azione giudiziaria non è svolta in nome del popolo ma in nome delle stesse Associazioni. Ed è da notare che nei paesi occidentali, se esistono “sentenze politiche”, si tratta di casi singoli, mentre in Italia il problema è sistemico. Una tale organizzazione favorisce poi il clientelismo e contrasta l’affermarsi della meritocrazia: ne derivano i problemi che, oltre alla politicizzazione, rendono inefficiente la nostra giustizia.
Una semplicissima e “piccola” riforma sarebbe in grado cambiare il volto della macchina giudiziaria; basterebbe una “leggina” di pochi articoli. Proviamo a formularla nelle linee generali.
IL CSM rimane per numero di membri e per composizione identico all’attuale e con gli stessi compiti, con l’eccezione delle funzioni disciplinari; i membri togati sono scelti tra tutti gli appartenenti ai ruoli della Magistratura con una anzianità maggiore di sette anni per semplice sorteggio. Magistrati giudicanti, inquirenti ed amministrativi, riuniti in unico collegio, sono sorteggiabili – per accedere al CSM od alle Commissioni Distrettuali – a condizione che non abbiano subito condanne disciplinari. Nelle norme attuative va curato l’aspetto di una equilibrata rappresentanza tra giudicanti, inquirenti ed amministrativi.
Le funzioni disciplinari, oggi compito del CSM che agisce attraverso un suo organo, sono delegate per le delibere relative alle Commissioni Distrettuali, composte da tre membri: due sorteggiati tra magistrati ed uno tra avvocati, iscritti all’albo ed abilitati a difendere in Corte di Cassazione. Ciascuna Commissione ha sede in un distretto, coincidente con le sedi delle Corti di Appello. E’ compito degli uffici del CSM istruire le pratiche, che vengono poi inviate per i provvedimenti da assumere alle Commissioni Distrettuali. L’appartenenza in contemporanea ad una Commissione è incompatibile con il mandato di consigliere del CSM. Nelle norme attuative va assicurato che i commissari siano per residenza e posto di lavoro sufficientemente lontani dal distretto nel quale sono chiamati ad operare.
Approvare una leggina di questo tipo, lasciando perdere ambiziose ed inutili riforme, significherebbe liberare i magistrati dal giogo delle Associazioni; gli onesti ed i migliori potrebbero avvantaggiarsene, al pari di tutti gli italiani.
15 Luglio 2025
