IL CASO TOTI

Rosario Nicoletti

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IL CASO TOTI

Il Governatore della Liguria, in arresto da diversi mesi a seguito di indagini durate molti anni, tiene occupate pagine di giornali e molte trasmissioni televisive.  Credo che le disavventure di Toti – se così possiamo chiamarle – illustrino alla perfezione quale è il padre di tutti i problemi di cui soffre la giustizia italiana.

   In breve, il Governatore è accusato di corruzione per avere ricevuto denaro per la campagna elettorale in cambio di delibere in favore dei suoi sponsors economici. Toti si difende dicendo semplicemente che le donazioni sono contributi alla sua campagna elettorale, regolarmente tracciati come richiede la legge sul finanziamento ai partiti, e le delibere sono atti dovuti in quanto i beneficiari ne avevano pieno diritto. Non sono un giurista per avventurarmi in una disquisizione su dove si trova il torto o la ragione, ma una cosa è certa: sono le Corti giudicanti che devono decidere se i fatti descritti costituiscono reato.

  Tutti sanno che per privare della libertà un indagato per reati come quello ipotizzato, deve verificarsi almeno una delle seguenti tre condizioni: pericolo di fuga, inquinamento delle prove, possibilità di reiterare il reato.   Non è certo che una di queste condizioni possa applicarsi alla situazione in essere: i fatti (avvenuti anni orsono) non sono oggetto di contestazione e quindi non esistono prove da inquinare, mentre a proposito delle elezioni come occasione per reiterare il reato, citate nella ordinanza, riguardano il Parlamento europeo; elezioni che verranno concluse dopo pochi giorni.  Il ricorso avverso il provvedimento cautelare viene respinto con la motivazione che l’indagato può reiterare il reato, non avendo questi capito, come si evince dai documenti presentati in difesa, che le sue azioni sono di natura delittuosa. Dedurre che una azione possa essere ripetuta solamente perché il soggetto non ne ha capito la natura delittuosa è una forzatura rispetto al dettato della legge. Vale poi la considerazione che i fatti addebitati all’indagato, ammessi in ogni dettaglio, non costituiscono reato fino a quando in questo senso non si sarà pronunciata una Corte. Temere la reiterazione di azioni la cui natura non è accertata, non è esattamente la condizione imposta per la custodia cautelare. In seguito, i PM hanno”rilanciato”, formulando una nuova accusa: c’è stato un finanziamento illecito al partito, testimoniato da fatti già descritti nella prima ordinanza. Qui è ancora più difficile riconoscere le condizioni per richiedere la custodia cautelare.

  Quanto sopra è quello che si ricava dalla lettura delle notizie riportate dalla stampa. Se i fatti sono questi, si può supporre che i PM, prolungando la custodia cautelare, commettano un errore (per semplicità, chiamiamo “errori” anche fatti che non sono altro che “forzature”, o semplici violazioni del “buon senso”) ; se la legge prevede condizioni dalle quali dipende la libertà di un imputato e queste sono dubbie, privare della libertà un cittadino non è giustificato. Tra l’altro, l’Avv. Carlo Taormina ha dichiarato che avrebbe presentato denuncia contro la GIP di Genova per aver violato la legge sulla carcerazione quando ha  respinto il ricorso presentato nell’interesse di Toti;  lo stesso Ministro della Giustizia ha dichiarato – confermando quanto detto nella trasmissione Quarta Repubblica del giorno 22.7.24 – di aver letto l’ordinanza nella quale si richiede la custodia cautelare, senza comprendere la logica utilizzata.

Io sono del parere che commentare e discutere fatti come quelli qui esposti in chiave politica (giustizia a orologeria, toghe rosse, etc) può alimentare i dibattiti televisivi o le chiacchiere da bar, ma lascia il tempo che trova. Sono questioni da valutare esclusivamente sotto l’aspetto tecnico, cioè in estrema sintesi se la legge è stata o meno interpretata ed applicata correttamente, con la mente priva di pregiudizi e secondo quanto può essere definito il “sentire comune”.   

  Siamo giunti al punto nodale delle nostre considerazioni: supponendo che si tratti di un errore (così come lo abbiamo definito), è doveroso osservare che qualsiasi lavoratore, sia esso dipendente o professionista, sa che il suo lavoro subirà controlli, e se commette errori, questi verranno riconosciuti e sanzionati. Non stiamo parlando di prigione, ma vogliamo semplicemente ricordare che se un medico commette molti errori non trova più clienti, e lo stesso vale per un avvocato.  Per i dipendenti il discorso è differente, ma anche qui c’è la disistima dei “superiori” e la difficoltà di progredire nella carriera.  In sostanza, chi commette errori nel lavoro viene in qualche modo “sanzionato”, e non sono necessarie forche o prigioni per far si che la gran maggioranza di chi lavora cerchi di non fare errori.

  Nel caso dei magistrati – inquirenti o giudicanti – ci troviamo in una situazione singolare: non vi è un meccanismo di controllo puntuale sull’opera che viene svolta. Praticamente tutti vengono giudicati positivamente: esiste una istituzione per  controllare e reprimere le vere mancanze – alludo alla Disciplinare del CSM – ma carriera ed emolumenti non sono  collegati al merito ed operosità. L’avanzamento di stipendio è regolato dalla anzianità, mentre il ruolo che si ricopre è deciso dal CSM. Sappiamo come funziona quest’ultimo da un libro che ha suscitato molto scalpore, “Il Sistema” di Sallusti e Palamara: si tratta di un piccolo parlamento, costituito in robusta maggioranza di magistrati che, divisi in “correnti”, vengono votati e quindi scelti dai colleghi. Se il vincitore di un concorso in magistratura vuole “farsi strada”, cioè assumere ruoli prestigiosi deve essere parte attiva di una delle correnti che propongono per le posizioni più ambite, che sono poi quelle apicali nelle Procure delle grandi città. La qualità del lavoro non sembra essere un elemento importante – quasi tutti ottengono il giudizio positivo da parte del CSM – mentre è essenziale la fedeltà alla corrente e la disponibilità al “gioco di squadra”. Infine, se un magistrato ha poche ambizioni di carriera può tranquillamente dedicare il tempo libero agli svaghi senza coltivare quelle relazioni che sono indispensabili per accedere a ruoli di prestigio; l’anzianità provvederà comunque a migliorare il suo stipendio.

  Secondo me, e questo non mi accontenterò mai dal ripeterlo, il vero problema della magistratura – e quindi della giustizia – è che carriera e stipendio sono collegati poco o nulla alla qualità e quantità del lavoro svolto. La carriera dei magistrati in Italia, quale è oggi (dagli anni ’70 dello scorso secolo; in precedenza  carriera e stipendio dei magistrati erano regolati da concorsi interni), pone questi funzionari in una bolla separata da tutto il resto del mondo. Si tratta di un sistema che non ha riscontro o similitudine in alcun altro paese: vincendo un concorso, per tutta la vita si può fare nei limiti della legge quel che si vuole, certi di non essere sottoposti a fastidiosi controlli od essere valutati. Qualora poi si dovesse violare la legge, è certo che si sarebbe giudicati da Corti molto ben disposte.               

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Quando questo scritto era ancora in bozza, il giorno 26 Luglio è apparsa la notizia delle dimissioni di Toti, che torna quindi ad essere uomo libero.  L’indipendenza della magistratura – un valore da difendere – ha mostrato in questa circostanza che quando è realizzata in modo imperfetto può compromettere altri valori, come il diritto dei cittadini di essere governati da personaggi di loro fiducia. Come abbiamo detto, in Italia la libertà dei magistrati non ha alcun limite, neppure quello al quale sono generalmente assoggettati tutti gli appartenenti al consorzio civile, ovvero di agire secondo il “senso comune”;  le stesse leggi citano talvolta il “buon padre di famiglia” per indicare lo spirito con il quale si deve operare  in determinate circostanze. Il  fatto che i magistrati vivano in un mondo separato da quello dei comuni mortali, dove non vale la consuetudine di valutare la qualità del lavoro, ci fa capire perché risultano a volte incomprensibili episodi  riguardanti la giustizia, come colpevoli di reati rimessi in libertà o l’irrogazioni di pene minime per gravi delitti. Fatti che avvengono nel rispetto delle leggi – data la discrezionalità che è giusto abbiano i magistrati –  ma che sono in conflitto  con il sentire comune.

     Così l’indipendenza della magistratura – per come è regolata – ha risvolti negativi, che si manifestano più spesso e con maggiore clamore nell’opera della magistratura inquirente, per l’enorme potere di cui dispone.  E’ inutile riformulare le leggi nella speranza di limitare la libertà con la quale viene applicata, ed ancor meno pensare di “educare” i candidati all’ufficio facendoli vivere qualche giorno nelle prigioni (*). Molto semplicemente, va cambiato l’atteggiamento di chi interpreta ed applica le leggi; deve essere consapevole che il suo operato può essere giudicato sbagliato, e che ripetere errori può compromettere il progredire della carriera e dello stipendio.

(*) Su La Verità del 2.8.24, pag 12 si legge che è stato presentato un DDL secondo il quale va inserito nel curriculum del magistrato un “soggiorno” nelle prigioni. E’ utile aggiungere che, in omaggio alla stupidità di questa proposta, il DDL è firmato da parlamentari di destra e di sinistra.  

Addì  5.8.2024

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